Approvato il modello Iva 2022

Approvati i modelli di dichiarazione IVA/2022 concernenti l’anno 2021, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2022 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (Agenzia Entrate – provvedimento 14 gennaio 2022, n. 11160).

Tra le novità della nuova dichiarazione, da presentare entro il 02 maggio 2022, ci sono l’introduzione di nuovi campi per indicare le percentuali di compensazione applicate dagli agricoltori nell’ambito del regime speciale loro riservato, e per le operazioni riguardanti beni e servizi necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e vengono introdotte nuove regole per l’applicazione dell’imposta nell’e-commerce.

Inoltre, è stata prevista una versione semplificata  del modello di dichiarazione annuale da riservare ai contribuenti che nel corso dell’anno hanno determinato l’imposta secondo le regole generali previste dalla disciplina IVA; in tal senso viene approvato il Modello IVA BASE/2022 che può essere utilizzato in alternativa al Modello IVA/2022.

In particolare, per l’anno 2022, vengono approvati i seguenti modelli, con le relative istruzioni, concernenti le dichiarazioni relative all’anno 2021 da presentare ai fini dell’imposta sul valore aggiunto:

– Modello IVA/2022 composto da:

a) il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;

b) i quadri VA, VB, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VM, VK, VN, VL, VP, VQ, VT, VX, VO, VG, VS, VV, VW, VY e VZ;

– Modello IVA BASE/2022 composto da:

a) il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;

b) i quadri VA, VB, VE, VF, VJ, VH, VL, VP, VX e VT.

Corsi di insegnamento a distanza: trattamento Iva

L’esenzione IVA prevista per le prestazioni formative è applicabile ai corsi di insegnamento accreditati dalla Regione svolte anche mediante didattica a distanza, attraverso piattaforma in modalità sincrona, ovvero con interazione in tempo reale tra docente e studente. Ciò a condizione che la sede in cui si svolge il corso sia ubicata nella Regione che ha accreditato i corsi. È irrilevante che gli studenti, talvolta, siano dislocati fisicamente fuori dal territorio della Regione. (Agenzia delle Entrate – Risposta 14 gennaio 2022, n. 25).

Le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale sono esenti da IVA.
Affinché l’esenzione sia applicabile sono necessari due requisiti, uno di carattere oggettivo e l’altro soggettivo. In particolare, le prestazioni:
a) devono essere di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;
b) devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni.
Relativamente agli organismi privati operanti nelle materie di competenza di soggetti pubblici diversi dall’Amministrazione della Pubblica istruzione, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il riconoscimento utile ai fini fiscali è effettuato dai soggetti competenti per materia (regioni, enti locali, ecc.), con le modalità previste per le specifiche attività educative, didattiche e formative, per esempio, con l’iscrizione in appositi albi o attraverso l’istituto dell’accreditamento.
Tuttavia, il riconoscimento deve riguardare specificamente il corso educativo, didattico, che l’organismo intende realizzare. Pertanto l’accreditamento e la relativa iscrizione del soggetto che eroga la formazione nell’Elenco Regionale degli Organismi Formativi non è di per sé indizio della presenza del requisito soggettivo, ma l’accreditamento deve essere riferibile alla specifica attività formativa.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, inoltre, che l’esenzione IVA non può trovare applicazione per le attività di formazione svolte al di fuori dell’ambito della Regione che ha rilasciato l’accreditamento per l’attività formativa.
Nel caso esaminato, la società di formazione effettua prestazioni formative accreditate dalla Regione che possono essere fruite dai partecipanti sia in presenza, presso la sede operativa ubicata nella Regione che ha accreditato i corsi, sia mediante didattica a distanza, attraverso piattaforma in modalità sincrona, ovvero con interazione in tempo reale tra docente e studente. Gli iscritti, quindi, possono scegliere indifferentemente di seguire i corsi recandosi fisicamente presso la sede operativa oppure partecipando agli stessi attraverso didattica a distanza. In questo secondo caso, gli studenti, talvolta, potrebbero essere dislocati fisicamente fuori dal territorio della Regione.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, la circostanza che i corsi siano fruiti anche “a distanza” con interazione in tempo reale tra docente e studente non cambia la natura delle operazioni svolte, che rimangono pur sempre delle prestazioni di insegnamento. Diversamente, qualora i servizi di insegnamento fossero forniti attraverso internet o una rete elettronica in forma essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione, si configurerebbero servizi prestati tramite mezzi elettronici.
Pertanto, nel caso di specie, la circostanza che le prestazioni siano rese nei confronti sia di studenti fisicamente presenti nella sede in cui viene erogato il corso, sia di studenti che assistono al corso medesimo tramite una piattaforma con modalità a distanza, per cui potrebbero trovarsi anche al di fuori della Regione, non assume rilevanza ai fini dell’esenzione dall’IVA della relativa prestazione perché la fruizione del corso avviene in modalità sincrona, con la possibilità di interazione in tempo reale tra docente e studente. Dal momento che la sede operativa da cui sono rese le prestazioni didattiche è localizzata nella Regione che ha proceduto a fornire l’accreditamento dei corsi deve ritenersi applicabile l’esenzione IVA, essendo soddisfatti entrambi i requisiti soggettivo e oggettivo.

INPS: richiesta online per la delega identità digitale in caso di figli minori

Dal 13 gennaio 2022, il genitore che esercita la responsabilità genitoriale può registrare direttamente online una delega a prioprio nome per l’esercizio dei diritti del figlio minore senza la necessità di recarsi presso una Struttura territoriale INPS.

 

Dal 16 agosto 2021, il cittadino che sia impossibilitato ad utilizzare in autonomia i servizi online dell’INPS può delegare un’altra persona di sua fiducia all’esercizio dei propri diritti nei confronti dell’Istituto.
La delega dell’identità digitale è anche lo strumento attraverso il quale i tutori, i curatori, gli amministratori di sostegno e gli esercenti la potestà genitoriale possono esercitare i diritti dei rispettivi soggetti rappresentati e dei minori.
Dal 13 gennaio 2022, quindi, il genitore che esercita la responsabilità genitoriale può registrare direttamente online una delega a prioprio nome per l’esercizio dei diritti del figlio minore senza la necessità di recarsi presso una Struttura territoriale INPS.
Al momento della registrazione della delega, oltre ad essere richiesta espressa dichiarazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale e di agire con il consenso dell’altro genitore esercente la responsabilità genitoriale, viene accertata presso l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) la genitorialità del dichiarante e l’appartenenza del minore allo stesso nucleo familiare.
La registrazione della delega online non potrà essere effettuata se tali riscontri dovessero avere esito negativo. In tale caso, se si è in possesso dei requisiti richiesti, sarà comunque possibile registrare la delega presso una Struttura territoriale INPS producendo il modulo di richiesta di registrazione della delega dell’identità digitale (mod. AA08 scaricabile dal portale www.inps.it) ovvero la copia del documento di riconoscimento del delegante.
Per registrare la delega online, il genitore, mediante una sua identità digitale SPID, CIE o CNS, può accedere al servizio disponibile nell’area riservata MyInps, sezione “Deleghe identità digitali”, alla voce “Inserisci la delega per conto di un figlio minorenne”, inserendo i relativi dati identificativi.

Nuovo CCNL Servizi (Anpit – Cisal) e nuove tabelle retributive

Siglato  il nuovo CCNL “Servizi Ausiliari” con decorrenza dall’1/11/2021 al 31/10/2024.

Il Verbale dello scorso ottobre, tra le novita, ha parlato di una riclassificazione del personale che sarebbe avvenuta con la stesura del CCNL definitivo, per cui, con il CCNL definitivo sono stati inserito nuovi livelli: Dirigente e Operatore di Vendita Gestionale.
Allo stesso modo, il nuovo  CCNL ha riclassificato alcuni livelli secondo il seguente schema

Previgente CCNL “Servizi Ausiliari”, fino al 31/10/2021

Nuovo CCNL “Servizi Ausiliari Integrati, alle Persone, alle Collettività e alle Aziende; Servizi Distributivi o Piattaforme Logistiche”, dal 1/11/2021

Non previsto Dirigente
Quadro Al Quadro
Direttivo A2 Direttivo A1
Direttivo A3 Direttivo A2
B1 B1
Non previsto Operatore di Vendita Gestionale
B2 B2
Operatore di Vendita di 1° Categoria Operatore di Vendita di 1° Categoria
C1 C1
Operatore di Vendita di 2° Categoria Operatore di Vendita di 2° Categoria
C2 C2
Operatore di Vendita di 3° Categoria Operatore di Vendita di 3° Categoria
D1 D1
D2 D2

Pertanto, questi risultano essere gli aumenti retributivi:

Livello

Incrementi

P.B.N.C.M.01/11/21

Incrementi

P.B.N.C.M.01/11/22

Incrementi

P.B.N.C.M.01/11/23

Incrementi

P.B.N.C.M.01/11/24

Dirigente Non previsto 144,00 144,00 144,00
Quadro (ex QA1) 72,00 72,00 72,00 72,00
A1 (ex A2) 62,40 62,40 62,40 62,40
A2 (ex A3) 55,80 55,80 55,80 55,80
B1 49,80 49,80 49,80 49,80
B2 44,70 44,70 44,70 44,70
C1 40,20 40,20 40,20 40,20
C2 36,60 36,60 36,60 36,60
D1 33,60 33,60 33,60 33,60
D2 30,00 30,00 30,00 30,00

Paga Base Nazionale Conglobata Mensile, espressa in valori lordi in euro per il tempo pieno per: Dirigenti, Quadri, Impiegati e Operai

Livello

P.B.N.C.M.31/10/21

P.B.N.C.M.01/11/21

P.B.N.C.M.01/11/22

P.B.N.C.M.01/11/23

P.B.N.C.M.01/11/24

Dirigente Non previsto 4.416,00 4.560,00 4.704,00 4.848,00
Quadro (ex QA1) 2.116,00 2.188,00 2.260,00 2.332,00 2.404,00
Al(ex A2) 1.840,00 1.902,40 1.964,80 2.027,20 2.089,60
A2(ex A3) 1.656,00 1.711,80 1.767,60 1.823,40 1.879,20
B1 1.472,00 1.521,80 1.571,60 1.621,40 1.671,20
B2 1.334,00 1.378,70 1.423,40 1.468,10 1.512,80
C1 1.196,00 1.236,20 1.276,40 1.316,60 1.356,80
C2 1.104,00 1.140,60 1.177,20 1.213,80 1.250,40
D1 1.012,00 1.045,60 1.079,20 1.112,80 1.146,40
D2 920,00 950,00 980,00 1.010,00 1.040,00

Paga Base Nazionale Conglobata Mensile, espressa in valori lordi in euro per Operatori di Vendita

 

Livello

P.B.N.C.M.

31/10/21

P.B.N.C.M.

01/11/21

P.B.N.C.M.

01/11/22

P.B.N.C.M.

01/11/23

P.B.N.C.M.

01/11/24

OperatoreGestionale —- 1.369,62 1.414,44 1.459,26 1.504,08
Operatore di 1 ° Categoria 1.200,60 1.240,83 1.281,06 1.321,29 1.361,52
Operatore di 2° Categoria 1.076,40 1.112,58 1.148,76 1.184,94 1.221,12
Operatore di 3° Categoria 993,60 1.026,54 1.059,48 1.092,42 1.125,36

Sicurezza sul lavoro: non sussiste l’imprevedibilità del lavoratore

In caso di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro/garante non può invocare, a propria scusa, il principio di affidamento, assumendo che il comportamento del lavoratore era imprevedibile, poiché tale principio non opera nelle situazioni in cui sussiste una posizione di garanzia (Corte di Cassazione – sentenza 11 gennaio 2022, n. 387).

Tra i compiti del datore di lavoro vi è anche quello di evitare che si verifichino eventi lesivi dell’incolumità fisica intrinsecamente connaturati all’esercizio di talune attività lavorative, anche nell’ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti ad eventuali negligenze, imprudenze e disattenzioni dei lavoratori subordinati, la cui incolumità deve essere protetta con appropriate cautele.

In caso di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro/garante non può invocare, a propria scusa, il principio di affidamento, assumendo che il comportamento del lavoratore era imprevedibile, poiché tale principio non opera nelle situazioni in cui sussiste una posizione di garanzia.

Il garante, dunque, ove abbia negligentemente omesso di attivarsi per impedire l’evento, non può invocare, quale causa di esenzione dalla colpa, l’errore sulla legittima aspettativa in ordine all’assenza di condotte imprudenti, negligenti o imperite da parte dei lavoratori, poiché il rispetto della normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l’incolumità del lavoratore anche dai rischi derivanti dalle sue stesse imprudenze e negligenze o dai suoi stessi errori, purché connessi allo svolgimento dell’attività lavorativa.

Ne deriva che il titolare della posizione di garanzia è tenuto a valutare i rischi e a prevenirli e la sua condotta non è scriminata, in difetto della necessaria diligenza, prudenza e perizia, da eventuali responsabilità dei lavoratori.

Secondo la giurisprudenza, il comportamento del lavoratore può essere ritenuto abnorme solo allorquando sia consistito in una condotta radicalmente, ontologicamente, lontana dalle ipotizzabili, e quindi prevedibili, scelte, anche imprudenti, del lavoratore, nell’esecuzione del lavoro. È dunque abnorme soltanto il comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro.

Tale non è il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un’operazione comunque rientrante, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro assegnatogli o che abbia espletato un incombente che, anche se inutile ed imprudente, non risulti eccentrico rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate, nell’ambito del ciclo produttivo.

CCNL METALMECCANICA CONFIMI: in scadenza il contributo per rappresentanza contrattuale datoriale

Confimi Metalmeccanica ricorda la prossima scadenza – 20/1/2022 – relativa alla Contribuzione datoriale prevista dall’art. 81 bis del CCNL 22/6/2016

Il CCNL 22/6/2016 Metalmeccanica Piccola Industria Confimi, all’art. 81 bis, prevede un contributo mensile obbligatorio per la rappresentanza contrattuale imprenditoriale a carico delle imprese che applicano il Contratto e che è pari a euro 0,50 per ciascun dipendente in forza.
L’omesso versamento del contributo obbligatorio costituisce inadempimento contrattuale.
Il contributo va versato trimestralmente compilando il campo relativo al numero di lavoratori in forza per il mese di riferimento, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di competenza.
Pertanto
– per il trimestre ottobre, novembre, dicembre 2021: la scadenza è il 20 gennaio 2022.

E’ possibile effettuare il pagamento con PayPal, Carta di Credito o Bonifico Bancario; qualora si scelga il Bonifico Bancario, si suggerisce di effettuarlo prima di completare la procedura in quanto, al termine della stessa, sarà obbligatorio allegarlo (Confimi Impresa Meccanica IBAN IBAN IT07D0832703235000000004431, banca BCC di Roma – Agenzia 72).

Ritenuta del 25% sulle operazioni a premio ricevuti da operatori Iva

I premi ricevuti da titolari di partita Iva rientrano nelle categorie reddituali del reddito d’impresa o di lavoro autonomo, e pertanto, agli stessi, va applicata la ritenuta alla fonte con l’aliquota del 25% e con facoltà di rivalsa per la società promotrice dell’operazione (Agenzia Entrate – risposta 13 gennaio 2022, n. 21).

Sono considerate operazioni a premio, anche se il destinatario del premio è un soggetto diverso dall’acquirente il prodotto o servizio promozionato, le manifestazioni pubblicitarie che prevedono:
– le offerte di premi a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato quantitativo di prodotti o di servizi e ne offrono la documentazione raccogliendo e consegnando un certo numero di prove documentali di acquisto, anche su supporto magnetico;
– le offerte di un regalo a tutti i coloro che acquistano o vendono un determinato prodotto o servizio.

L’art. 30, co. 1, D.P.R. n. 600/1973, prevede che i premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell’art. 6, D.P.R. n. 917/1986, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni già prevedano l’applicazione di ritenute alla fonte.
Nella risoluzione 27 luglio 2005, n. 101/E l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che dal cit. art. 30 si desumono i seguenti principi in merito al trattamento tributario dei premi erogati in base ad “operazioni a premio”:
– sono assoggettati a ritenuta alla fonte i premi derivanti da ” operazioni a premio” se riconducibili in una delle categorie reddituali dell’articolo 6 del Tuir;
– i premi non riconducibili ad alcuna categoria del cit. art. 6 non assumono carattere reddituale e non sono conseguentemente assoggettati a ritenuta alla fonte;
– i premi riconducibili in categorie reddituali per le quali già è prevista l’applicazione di ritenute alla fonte sono assoggettati a ritenuta alla fonte con l’aliquota e le modalità proprie della categoria di appartenenza (ad es. per i premi corrisposti al dipendente, la ritenuta è applicata a titolo di acconto con l’aliquota relativa al proprio scaglione di reddito e con le modalità previste dall’art. 23, D.P.R. n. 600/1973);
– la ritenuta alla fonte si applica a titolo d’imposta e con facoltà di rivalsa per i premi derivanti da operazioni a premio riconducibili in categorie reddituali per le quali la relativa disciplina tributaria non prevede l’assoggettamento a ritenuta alla fonte: in tal caso l’aliquota applicabile è quella del 25% fissata in via residuale dal secondo comma dello stesso articolo 30.

Fisco: ulteriori precisazioni sul Superbonus

In materia di Superbonus, forniti chiarimenti sugli interventi effettuati da un condominio composto da più edifici (Agenzia delle entrate – Risposta 13 gennaio 2022, n. 23).

Con riferimento agli interventi effettuati da un condominio composto da più edifici, nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio, le relative spese rientrano nel Superbonus anche se tale intervento è realizzato solo su uno (o alcuni) degli edifici che compongono il condominio medesimo, a condizione, tuttavia, che – per l’edificio oggetto di intervento – siano rispettati i requisiti dell’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda e del miglioramento di due classi energetiche, anche congiuntamente agli altri interventi di efficientamento energetico. Il doppio passaggio di classe è da verificare, mediante gli appositi A.P.E. convenzionali, ante e post intervento, redatti per i singoli edifici oggetto degli interventi.
Resta fermo che la possibilità di fruire del Superbonus per eventuali interventi ” trainati” sulle abitazioni, è riservata ai soli condomini dell’edificio oggetto dell’intervento trainante, nel rispetto delle condizioni previste per tali interventi.
Le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi agevolabili e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio. Le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.
Tanto premesso, la possibilità di deliberare gli interventi da realizzare solo su alcuni dei fabbricati che compongono il condominio con separate assemblee dei condòmini dei singoli fabbricati oggetto dei lavori non investe profili di natura fiscale riguardando, invece, aspetti di natura civilistica.
Ai fini dell’applicazione del Superbonus è, infatti, necessario che i lavori astrattamente rientranti nel perimetro dell’agevolazione siano validamente deliberati dall’assemblea condominiale, nel suo complesso ovvero, laddove consentito, dalle assemblee dei proprietari (o detentori ad altro titolo) delle unità immobiliari dei singoli fabbricati su cui insisteranno gli interventi.
Con riferimento agli adempimenti previsti per l’esercizio dello sconto in fattura e il conseguente invio delle comunicazioni, l’Agenzia ritiene che potranno essere inviate tante comunicazioni, per i lavori trainanti sulle parti comuni condominiali, quanti sono i fabbricati interessati dagli interventi.

 

Proroga campagna straordinaria Covid-19 del Fondo Sanedil

Il Fondo sanitario dei lavoratori edili (Sanedil), ha comunicato la proroga al 31/3/2022 della campagna straordinaria emergenza Covid-19.

L’estensione del periodo emergenziale legato al Covid-19, consentirà ai lavoratori edili iscritti al Fondo Sanedil, di poter usufruire delle prestazioni per Covid-19 fino al 31 marzo 2022.
Nello specifico la campagna straordinaria emergenza Covid-19 prevede la possibilità di richiedere un Test sierologico quantitativo IGG-IGM e, in caso di esito positivo, un Tampone naso faringeo per la ricerca RNA.

Tassazione compensi per incarico di commissario straordinario di imprese in crisi

I compensi per l’incarico di componente del “collegio commissariale” della procedura di amministrazione straordinaria svolto dal dipendente/socio della società di consulenza, versati direttamente sul conto di quest’ultima, non costituiscono reddito in capo al dipendente/socio, bensì in capo alla società. Pertanto, non deve essere operata la ritenuta d’acconto. (Agenzia delle Entrate – Risposta 11 gennaio 2022, n. 12).

Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguarda il trattamento fiscale dei compensi per l’incarico di componente del “collegio commissariale” della procedura di amministrazione straordinaria, qualora sia svolto dal dirigente/socio di una società di servizi di consulenza ad imprese ed enti (pubblici e privati), il quale operi in rapporto di esclusiva con la propria società, avvalendosi altresì di risorse proprie della medesima società per svolgere l’incarico, tenuto conto che le somme dovute al commissario dalla procedura di amministrazione straordinaria sono accreditate direttamente sul conto corrente intestato alla società di servizi.
La disciplina che regola le condizioni per lo svolgimento dell’attività di commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (D.M. 10 aprile 2013, n. 60), prevede che i commissari straordinari sono scelti tra persone in possesso di «diploma di laurea in materie giuridiche, economiche o ingegneristiche o tecnico-scientifiche, o materie equipollenti, ovvero di diploma di ragioniere e perito commerciale, che hanno maturato una esperienza complessiva di almeno cinque anni nell’esercizio di:
1) funzione di amministrazione o di direzione presso imprese pubbliche o private aventi dimensioni comparabili con quelle dell’impresa insolvente;
2) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore di attività dell’impresa insolvente e che comportano la gestione di rilevanti risorse economico-finanziarie;
3) funzioni di curatore, commissario giudiziale, commissario liquidatore o commissario straordinario di procedure concorsuali che hanno comportato la gestione di imprese di dimensioni comparabili con quelle dell’impresa insolvente.
La necessità del possesso di requisiti di professionalità e onorabilità, implica che l’incarico di componete del collegio commissariale sia attribuito ad una persona fisica.
Nel caso di specie, l’incarico di commissario straordinario è formalmente attribuito al dirigente/socio, il quale però sostanzialmente lo svolge con il supporto della società da cui dipende e comunque nell’ambito di un vincolo della prestazione lavorativa esclusivamente a favore della medesima società.
Secondo, l’Agenzia delle Entrate, in considerazione della clausola di “esclusività” della prestazione lavorativa del dirigente/socio a favore della società di servizi di cui è dipendente e della circostanza che i compensi per l’incarico di commissario straordinario sono versati direttamente dalla aziende amministrate a favore della stessa, deve ritenersi che le somme siano irrilevanti ai fini Irpef in capo al commissario e, conseguentemente, escluse dall’applicazione della ritenuta d’acconto di cui all’articolo 24 del D.P.R. n. 600 del 1973.
Tali somme concorreranno, invece, alla formazione del reddito in capo alla società di servizi, rilevando ai fini dell’Ires, dell’Irap e dell’Iva, con relativo obbligo di fatturazione.