Legge di bilancio 2025: le novità fiscali di maggior interesse

La Legge n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025) è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 31 dicembre 2024. Tra le misure fiscali troviamo la riduzione del cuneo fiscale e la revisione delle aliquote IRPEF (Legge 30 dicembre 2024, n. 207; Ministero dell’economia e delle finanze, comunicato 28 dicembre 2024).

Il 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la Legge n. 207/2024 recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”.

 

Di seguito le novità fiscali di maggior interesse.

 

Revisione delle aliquote IRPEF

L’articolo 1, comma 2, della Legge di bilancio 2025 stabilisce che l’imposta lorda venga determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

  • fino a 28.000 euro, 23%;

  • oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;

  • oltre 50.000 euro, 43%.

Viene, dunque, confermata e resa strutturale la revisione delle aliquote IRPEF a tre scaglioni, già introdotta per il 2024.

Inoltre, all’articolo 13, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 917/1986 in materia di detrazione per redditi di lavoro dipendente, le parole: “1.880 euro” sono sostituite dalle seguenti: “1.955 euro”.

 

Taglio del cuneo fiscale

La manovra conferma e rende strutturale anche il taglio del cuneo fiscale per i redditi medio-bassi, che viene esteso anche ai redditi fino a 40.000 euro con benefici per ulteriori 3 milioni di contribuenti. Il taglio del cuneo resta contributivo per i redditi fino a 20.000 euro mentre per i redditi tra 20.000 e 40.000 euro il taglio diventa fiscale, con una detrazione fissa di 1.000 euro fino a 32.000 euro, detrazione che diminuisce progressivamente fino ad azzerarsi (decalage) tra i 32.000 e i 40.000 euro (articolo 1, comma 6).

 

Congedi parentali e bonus asilo nido
Viene ampliato il periodo di congedo parentale indennizzato all’80% a tre mesi complessivi entro il sesto anno di vita del figlio.

Inoltre, riguardo al bonus per gli asili nido viene stabilito che, per i nati dal 2024 in nuclei con redditi ISEE inferiori a 40.000 euro, il beneficio viene portato a 3.600 euro e riconosciuto a prescindere dalla presenza di altri figli, estendendo pertanto la platea coinvolta. Viene, poi, confermata anche l’esclusione delle somme relative all’assegno unico universale nella determinazione del reddito ISEE utile ai fini dell’accesso ai benefici per i nuovi nati e per le spese relative alla frequenza degli asili nido.

 

Riordino detrazioni

Il comma 10 della manovra introduce un limite massimo alle detrazioni fiscali per i contribuenti con redditi superiori ai 75.000 euro, garantendo però maggiori agevolazioni alle famiglie con più di due figli a carico e alle famiglie con figli disabili. Le spese sanitarie e quelle relative ai mutui contratti fino al 31 dicembre 2024 sono escluse dal tetto della revisione delle detrazioni. Esclusi anche gli investimenti in start-up e PMI innovative. La detrazione può arrivare fino a un massimo di 14.000 euro nella fascia di reddito tra 75.000 e 100.000 euro, mentre per la fascia di reddito tra 100.000 e 120.000 la detrazione massima sarà di 8.000 euro. È inoltre previsto lo stop alle detrazioni per i figli oltre i 30 anni, con l’eccezione dei figli disabili, per i quali le detrazioni continuano a essere garantite senza limiti di età.

 

Bonus bebè
Per incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno è previsto un bonus di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato da gennaio 2025 per famiglie con ISEE non superiore a 40.000 euro annui (articolo1, comma 206).

 

Esonero contributivo mamme lavoratrici
Confermato ed esteso alle lavoratrici a tempo determinato e a quelle autonome, anche con reddito d’impresa che non optano per il regime forfettario, il bonus mamme lavoratrici (articolo 1, comma 219).

 

Fondo di garanzia mutui per la prima casa

Il comma 114 stabilisce che la dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa sia incrementata di 130 milioni di euro per l’anno 2025 e di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

 

Bonus elettrodomestici
Per sostenere la competitività dell’industria, l’occupazione e l’efficienza energetica domestica, nel 2025 è previsto un contributo ai consumatori finali per l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica. Il contributo è pari al 30% del costo dell’elettrodomestico, fino a un massimo di 100 euro per ciascun acquisto, elevato a 200 euro per famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro (articolo1, comma 107).

 

Al comma 161, la nuova Legge di bilancio 2025 prevede la detassazione e l’estensione dell’incentivo contributivo.

L’agevolazione consiste nel riconoscimento in busta paga della quota di contributi a carico del lavoratore, per quanti – in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato – decidano di restare al lavoro (cd. Bonus Maroni). Viene ampliata la portata della disposizione sul piano soggettivo (includendo anche i soggetti che al 31 dicembre 2025 hanno maturato i requisiti per il pensionamento anticipato indipendente dall’età anagrafica) e prevista l’esclusione dall’imponibile fiscale della somma corrispondente alla quota di contribuzione corrisposta interamente al lavoratore.

 

Prorogata, per i prossimi tre anni, la maggiorazione del 20% della deduzione relativa al costo del lavoro derivante da nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato effettuate da imprese e professionisti. La deduzione può arrivare fino al 130%, nel caso di assunzioni stabili di particolari categorie di soggetti (disabili, giovani under 30 ammessi agli incentivi occupazione, mamme con almeno due figli, donne vittime di violenza, ex percettori del reddito di cittadinanza).

 

Detassazione premi di produttività
Prorogata fino al 2027 la riduzione, dal 10% al 5%, dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa (articolo1, comma 385).

 

Fringe benefit
Confermata per il triennio 2025-2027 la soglia di esenzione fiscale per i fringe benefit (1.000 euro per i lavoratori senza figli e fino a 2.000 euro per quelli con figli). Per i nuovi assunti a tempo indeterminato con reddito fino a 35.000 euro nell’anno precedente, che accettano di trasferire la residenza di oltre 100 chilometri, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione non concorrono a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui per i primi due anni dalla data di assunzione (commi 386, 387, 388).

 

Aumento soglia flat tax per lavoratori dipendenti
L’articolo 1, comma 12, della manovra stabilisce che per l’anno 2025, il limite di cui all’articolo 1, comma 57, lettera d-ter), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, è elevato a 35.000 euro.

 

IRES premiale
La nuova Legge di bilancio prevede una riduzione dal 24% al 20% dell’aliquota IRES per le imprese che reinvestono l’80% degli utili, di cui almeno il 30% per investimenti in beni 4.0 e 5.0, e che assumano l’1% di lavoratori in più.

Per favorire gli investimenti privati per il 2025 vengono stanziati 1,6 miliardi di euro destinati a finanziare un credito di imposta per le imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno. Vengono incrementate le risorse della “Nuova Sabatini“, l’agevolazione che abbatte il costo dei finanziamenti per i macchinari, e stanziate risorse per agevolare gli investimenti nel comparto turistico.

Inoltre, per favorire la quotazione delle piccole e medie imprese su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, viene prorogato per tre anni il credito d’imposta del 50% delle spese di consulenza sostenute.

CIRL Pesca Veneto: siglato il rinnovo contrattuale

L’accordo prevede una compensazione di 45,00 euro per ogni giornata lavorativa prestata nei week-end

La Fai-Cisl Veneto ha reso noto, mediante nota stampa del 20 dicembre scorso, la sottoscrizione del contratto integrativo regionale del settore della Pesca che vede coinvolte le tre marinerie di Chioggia, Caorle e Pila. L’accordo giunge dopo un negoziato lungo e complesso durato quasi un anno. 
Il documento contiene al suo interno importi novità in materia di indennità. Infatti, dal 14-15 dicembre 2024 e fino al 4-5 gennaio 2025, una compensazione di 45,00 euro per ogni giornata di lavoro effettuata il sabato e la domenica. La stessa compensazione è estesa a tutte le festività. Inoltre, per quanto concerne il tema della salute e della sicurezza viene stabilito un impegno importante: quello di creare un percorso per il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di marineria. 

Privacy: niente dati sulla salute nei certificati per l’assenza dal lavoro

I documenti non devono riportare informazioni che possano far risalire allo stato del lavoratore (Garante per la protezione dei dati personali, nota 23 dicembre 2024, n. 530).

Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato un’Azienda sanitaria territoriale a seguito del reclamo di una paziente che aveva chiesto alla struttura sanitaria un certificato per assenza dal lavoro. Infatti, l’Autorità ha ribadito che le certificazioni che attestano la presenza in ospedale, per giustificare un’assenza dal lavoro o l’impossibilità di partecipare a un concorso, non devono riportare le indicazioni della struttura presso la quale è stata erogata la prestazione sanitaria, il timbro con la specializzazione del medico o informazioni che possano far risalire allo stato di salute.

Nel caso specifico il certificato rilasciato riportava l’indicazione del reparto che aveva erogato la prestazione sanitaria, violando gli obblighi in materia di sicurezza e il principio di minimizzazione dei dati personali.

I dati trattati, in effetti, devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

Inoltre, il Garante ha accertato la violazione del principio di privacy by design in quanto l’azienda, titolare del trattamento, ha omesso di mettere in atto, fin dalla progettazione, misure tecniche e organizzative adeguate, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati e a tutelare i diritti degli interessati.

L’Azienda sanitaria dovrà quindi pagare una sanzione di 17.000 euro perché, pur avendo, a seguito dell’intervento dell’Autorità, modificato i moduli e effettuato una specifica formazione del personale in materia di protezione dei dati personali, la violazione ha riguardato un numero di pazienti potenzialmente elevato per un lungo periodo. Nel definire la sanzione si è inoltre considerato che la stessa non ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni del Garante, commettendo un’ulteriore violazione del Codice.

CCNL Metalmeccanica Artigianato (Conflavoro-Confsal): siglato l’accordo integrativo

L’accordo prevede nuovi minimi retributivi a partire dal 1° gennaio 2025 e modifiche ad alcuni istituti contrattuali

Il 20 dicembre scorso la Conflavoro Pmi e Fesica, con l’assistenza della Confsal, hanno sottoscritto un accordo integrativo e modificativo del CCNL Metalmeccanica Artigianato siglato il 10 gennaio 2024, ridefinendo alcuni istituti del contratto e concordando nuovi minimi retributivi per gli impiegati del settore. Le variazioni apportate decorrono dal 1° gennaio 2025. Nella fattispecie viene indicata una modifica al campo di applicazione inserendo, per il settore della metalmeccanica e installazione impianti, l’attività di progettazione industriale e di macchine; mentre all’art.9 relativo alla flessibilità dell’orario contrattuale di lavoro-elasticità viene precisato che “le ore lavorare in eccedenza a quelle programmate e non recuperate entro il 31/12 di ogni anno saranno pagate con la maggiorazione del 10% salvo che il lavoratore ne richieda l’utilizzo e l’azienda possa consentirlo“. Per quel che riguarda i permessi per ex festività, l’accordo indica che se i rapporti di lavoro sono iniziati e/o conclusi nel corso dell’anno, al lavoratore viene corrisposto un dodicesimo dei permessi per ogni mese intero o frazione di mese pari o superiore a 15 giorni di servizio prestato. Modificati anche gli istituti delle ferie e della tredicesima mensilità. Per i contratti di lavoro a tempo determinato, invece, le ferie, le mensilità aggiuntive e gli eventuali elementi retributivi vengono corrisposti e frazionati sulla base di regole specifiche di maturazione. Inoltre, a decorrere dal primo mese successivo alla scadenza del contratto, è previsto un’indennità di vacanza contrattuale pari all’1% del valore minimo tabellare. L’indennità viene riassorbita dagli incrementi salariali stabiliti in sede di rinnovo ferma restando, per il periodo di vacanza contrattuale, la compensazione delle eventuali differenze retributive. 
Per quanto concerne l’aspetto retributivo, vengono stabiliti nuovi minimi retributivi con le seguenti decorrenze:
1° gennaio 2025;
1° luglio 2025;
1° marzo 2026;
1° novembre 2026
Di seguito le tabelle con gli importi aggiornati per il relativo settore di appartenenza.

Settore Metalmeccanica e Installazione impianti
Livello Minimo 1.1.2025 Minimo 1.7.2025 Minimo 1.3.2026 Minimo 1.11.2026
1 2.020,00  2.051,00  2.082,00 2.108,00
2 1.879,00  1.908,00 1.938,00 1.961,00
3 1.775,00 1.802,00 1.830,00 1.852,00
4 1.706,00 1.733,00 1.759,00 1.781,00
5 1.608,00 1.633,00 1.658,00  1.678,00
6 1.549,00 1.573,00 1.597,00  1.617,00
7 1.477,00 1.500,00 1.523,00  1.542,00

Al 1° livello va aggiunta un’indennità di funzione pari a 50,00 euro mensili. 

Settore Odontotecnica
Livello Minimo 1.1.2025 Minimo 1.7.2025 Minimo 1.3.2026 Minimo 1.11.2026
1 1.904,00 1.935,00 1.966,00 1.977,00
2  1.804,00  1.833,00   1.863,00   1.873,00 
3  1.631,00  1.657,00   1.684,00   1.693,00 
4  1.535,00  1.560,00   1.585,00   1.594,00 
5  1.471,00  1.495,00   1.518,00   1.527,00 
6  1.415,00  1.438,00   1.461,00   1.469,00 

Al 1° livello va aggiunta un’indennità di funzione pari a 50,00 euro mensili.

Settore Orafi, argentieri e affini
Livello Minimo 1.1.2025 Minimo 1.7.2025 Minimo 1.3.2026 Minimo 1.11.2026
1  2.021,00  2.052,00  2.083,00  2.109,00
2  1.883,00  1.912,00  1.941,00  1.965,00
3  1.714,00  1.741,00  1.767,00  1.788,00
4  1.612,00  1.637,00  1.662,00  1.682,00
5  1.550,00  1.574,00  1.598,00  1.618,00
6  1.470,00  1.493,00  1.515,00  1.534,00

Al 1° livello va aggiunta un’indennità di funzione pari a 50,00 euro mensili.

Settore Restauro artistico dei beni culturali
Livello Minimo 1.1.2025 Minimo 1.7.2025 Minimo 1.3.2026 Minimo 1.11.2026
Quadro Super 2.680,00 2.718,00 2.756,00 2.822,00
Quadro 2.680,00 2.718,00 2.756,00 2.822,00
1 2.517,00 2.552,00 2.588,00 2.650,00
2 1.936,00 1.964,00 1.991,00 2.039,00
3 1.800,00 1.825,00 1.850,00 1.895,00
4 1.775,00 1.800,00 1.825,00 1.869,00
5 1.664,00 1.687,00 1.711,00 1.752,00
6 1.589,00 1.611,00 1.634,00 1.673,00

Al Quadro Super va aggiunta un’indennità di funzione pari a 50,00 euro mensili. Inoltre, al lavoratore tecnico del restauro senior inquadrato al 4° livello viene riconosciuta un’indennità di ruolo strategico pari a 100,00 euro mensili. 

NASpI e riacquisto della capacità lavorativa: le indicazioni

Necessario allegare il certificato medico alle richieste di trattamento presentate dai lavoratori in malattia al momento della cessazione del rapporto di lavoro (INPS, messaggio 27 dicembre 2024, n. 4468).

L’INPS comunica che, al fine di rendere ancora più celeri i tempi di liquidazione per le richieste di NASpI presentate dai lavoratori in malattia al momento della cessazione del rapporto di lavoro, deve essere allegato il certificato medico che attesti il riacquisto della capacità lavorativa o, in caso di evento tutelato dall’INAIL, il certificato definitivo rilasciato dal predetto ente.

Tali certificati medici richiesti, privi di diagnosi, devono essere allegati a cura del richiedente la prestazione, al momento della presentazione della domanda o anche successivamente con la presentazione del modello “NASpI-Com”.

Infine, le indicazioni fornite con il messaggio in commento  decorrono dal 1° marzo 2025.

CIRL Alimentari Artigianato Veneto: prorogato il contratto fino a dicembre 2025

Le Parti Sociali hanno concordato la proroga dell’erogazione dell’elemento regionale transitorio (ERT) e dei versamenti alla previdenza complementare

Il giorno 17 dicembre 2024 Confartigianato Imprese Veneto, Cna Veneto, Casartigiani Veneto e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, in attesa di avviare un nuovo confronto per il rinnovo del contratto regionale, si sono incontrate per definire e garantire I’erogazione degli elementi economici regionali e dei versamenti alla previdenza complementare previsti dal CCRL del 25 luglio 2022. 
Per i dipendenti della Regione Veneto del settore alimentare artigiano, alimentare non artigiano fino a 15 dipendenti, settore panificazione e altre attività, Parti Sociali hanno concordato la proroga dell’erogazione dell’elemento regionale transitorio (ERT) fino al 31 dicembre 2025, da corrispondere negli importi e secondo le modalità previste dall’art. 22 del CIRL 25 luglio 2022. 
Rispetto invece a quanto previsto dagli artt. 23 “Quota di adesione contrattuale alla previdenza complementare settore alimentazione” e 30 “Quota di adesione contrattuale alla previdenza complementare settore panificazione” del CIRL di cui sopra, le Parti hanno confermato i versamenti mensili alla previdenza complementare negli importi ivi previsti.  

Sequestro preventivo: gli adempimenti fiscali del custode giudiziale

Nell’ambito di una procedura cautelare di sequestro giudiziario e conservativo, l’Agenzia delle entrate ha chiarito gli adempimenti fiscali a carico del custode giudiziale nominato dal giudice (Agenzia delle entrate, risposta 20 dicembre 2024, n. 268).

In merito agli adempimenti fiscali a carico dell’amministratore giudiziario con riferimento ai beni oggetto di sequestro preventivo, l’Agenzia delle entrate ha già avuto modo di chiarire che per il trattamento tributario dei redditi derivanti da tali beni sia applicabile la disciplina relativa all’eredità giacente, dettata dall’articolo 187 del TUIR e dall’articolo 5ter del D.P.R. n. 322/1998.

Nello specifico, l’articolo 5ter prevede che i curatori di eredità giacenti, oltre alle dichiarazioni dei redditi di cui all’articolo 187 delTUIR, da presentare nei termini ordinari, relative al periodo d’imposta nel quale hanno assunto le rispettive funzioni ai periodi d’imposta successivi fino a quello anteriore al periodo d’imposta nel quale cessa la curatela o l’amministrazione, sono tenuti a presentare, entro 6 mesi dalla data di assunzione delle funzioni:

  • le dichiarazioni dei predetti redditi relative al periodo d’imposta nel quale si è aperta la successione, se anteriore a quello nel quale hanno assunto le funzioni, e agli altri periodi d’imposta già decorsi anteriormente a quest’ultimo;

  • la dichiarazione dei redditi posseduti nell’ultimo periodo d’imposta dal contribuente deceduto e, se il relativo termine non era scaduto alla data del decesso, quella dei redditi posseduti nel periodo d’imposta precedente.

La medesima disposizione precisa che, inoltre, che nei confronti del curatore o dell’amministratore i termini pendenti alla data di apertura della successione e quelli aventi inizio prima della data di assunzione delle funzioni, sono sospesi fino a tale data e sono prorogati di 6 mesi.

Tale disciplina va coordinata con l’articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia) che delinea il regime fiscale dei beni oggetto dei provvedimenti di sequestro ”antimafia” e confisca non definitiva applicabile a tutte le ipotesi di sequestro preventivo disposto ex articoli 321 del codice di procedura penale, 92 e 104 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

 

Riguardo al caso di specie, l’Agenzia ritiene che le disposizioni in materia di eredità giacente, di cui agli articoli 187 del TUIR e 5ter del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, siano applicabili a decorrere dalla prima nomina a custode giudiziario. Tale disciplina, quindi, convive con l’articolo 51 del Codice antimafia.

Al riguardo, come già chiarito con la risoluzione n. 62/E/2007, il differimento dei termini contemplato dall’articolo 5ter è volto a consentire, al soggetto che assume ex novo i compiti dell’amministratore/custode di un complesso di beni, di reperire e predisporre la documentazione necessaria per adempiere gli obblighi di natura contabile e tributaria. Tale conclusione vale, tanto più, nell’ipotesi in cui la seconda nomina confermi, nel ruolo di custode giudiziale, il medesimo soggetto, sia pure in sede civile oltre che in sede penale.

Dunque, è con il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari che sorge l’esigenza di amministrare il patrimonio provvisoriamente privo di titolare ed è da quel momento che decorrono i termini di favore previsti dalla normativa.

Pertanto, gli adempimenti fiscali a carico dell’istante, custode giudiziario dei beni della defunta, sono:

  • presentare, nei termini previsti dall’articolo 5ter, comma 1, del D.P.R. n. 322/1998, ovvero entro 6 mesi dalla data di nomina a custode giudiziale, la dichiarazione dei redditi Modello Persone Fisiche 2023 Periodo d’imposta 2022;

  • versare il saldo Irpef per l’anno di imposta 2022, con interessi e senza alcuna sanzione;

  • presentare, nei termini ordinari, la dichiarazione dei redditi Modello Persone Fisiche 2024 periodo di imposta 01.01.2023 31.10.2023 (data del decesso);

  • presentare, entro i termini ordinari, la dichiarazione dei redditi Modello Persone Fisiche 2024 Periodo di imposta 01.11.2023 31.12.2023;

  • non versare alcun acconto Irpef per l’anno di imposta 2023

  • versare il saldo Irpef per il periodo di imposta 2023, nei termini previsti dall’articolo 5ter, comma 5, del D.P.R. n. 322/1998, ovvero entro il termine prorogato di 6 mesi decorrente dalla scadenza ordinaria (30 giugno 2024) benché tale scadenza cada di giorno festivo e, dunque, entro il 30 dicembre 2024;

  • presentare, entro i termini ordinari, le dichiarazioni dei redditi Modello Persone Fisiche, relative all’anno in cui è intervenuto il sequestro (2024) e seguenti;

  • versare gli acconti Irpef per l’anno di imposta 2024 e seguenti, al netto delle imposte riconducibili agli immobili sequestrati;

  • versare il saldo Irpef per l’anno di imposta 2024 e seguenti, al netto delle imposte riconducibili agli immobili sequestrati, nei termini ordinari.

INAIL: riduzione dei premi e contributi assicurativi 2025

Con circolare 23 dicembre 2024, n. 46, l’Inail fornisce indicazioni sulla misura della riduzione per il 2025 per i premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla Legge 20 febbraio 1958, n. 93 e per i contributi assicurativi della gestione agricoltura

Con effetto dal 1° gennaio 2014, l’articolo 1, comma 128, Legge n. 147/2013 ha disposto la riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nelle more dell’aggiornamento delle relative tariffe. La riduzione è stabilita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’Inail, tenendo conto dell’andamento infortunistico aziendale.

La riduzione non si applica ai premi assicurativi per i quali dal 1° gennaio 2019 è intervenuto l’aggiornamento delle relative tariffe, approvate con i decreti interministeriali 27 febbraio 2019, che riguardano: le tariffe dei premi delle gestioni “Industria”, “Artigianato”, “Terziario” e “Altre Attività”, che si applicano anche ai lavoratori con contratto di somministrazione; la tariffa dei premi speciali unitari per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare; la tariffa dei premi della gestione Navigazione.
Dal 1° gennaio 2023 la riduzione non si applica, inoltre, ai premi per l’assicurazione di facchini, barrocciai vetturini ippotrasportatori, pescatori, addetti ai frantoi, candidati all’emigrazione sottoposti a prova d’arte, allievi dei corsi IeFP, soggetti impegnati in attività di volontariato, percettori di Rdc coinvolti in PUC, per i quali è intervenuta la revisione di cui al decreto interministeriale 6 settembre 2022.
La riduzione non si applica, infine, ai premi speciali unitari per alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, per i quali è intervenuta la revisione di cui al decreto ministeriale 13 ottobre 2023, n. 126. La revisione, originariamente prevista per il solo anno scolastico/accademico 2023-2024, è stata successivamente estesa anche all’anno scolastico/accademico 2024-2025.

Riduzione per l’anno 2025

Per l’anno 2025 la riduzione dei premi e contributi dovuti si applica esclusivamente:
– ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla Legge 20 febbraio 1958, n. 93;
– ai contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, riscossi in forma unificata dall’Inps.

Per l’anno 2025 la riduzione dei premi e dei contributi è stata fissata nella misura pari al 14,80% dal decreto 24 settembre 2024. Restano fermi gli Indici di Gravità Medi (IGM) per il triennio 2023-2025 da utilizzare per l’applicazione della riduzione in argomento ai soli premi e contributi sopra indicati, per i quali è ancora in corso la revisione tariffaria.

Applicazione della riduzione

Per quanto riguarda i criteri di applicazione, stabiliti dal  22 aprile 2014, si ricorda che l’individuazione dei beneficiari della riduzione si basa sull’andamento infortunistico aziendale.

Attività iniziata da oltre un biennio

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività da oltre un biennio si applica il criterio del confronto tra l’indice di gravità medio (IGM) e l’indice di gravità aziendale (IGA), che consente di tenere conto dell’andamento infortunistico per i premi speciali e per i contributi della gestione agricoltura.
Per il 2025 si applicano gli Indici di Gravità Media valevoli per il triennio 2023-2025 aggiornati con la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Inail del 2 agosto 2022, n. 176 approvata dal decreto interministeriale 20 settembre 2022.
Per l’anno 2025, la riduzione si applica ai soggetti con data inizio attività precedente al 3 gennaio 2023.

Attività iniziata da non oltre un biennio

In caso di attività iniziata da non oltre un biennio, la riduzione si applica, su domanda, ai soggetti che attestano il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La domanda  deve essere presentata non oltre il termine di scadenza del primo biennio di attività.
Per fruire della riduzione sui premi speciali unitari dovuti per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, gli interessati – possessori di apparecchi radiologici e sostanze radioattive – devono presentare la domanda attraverso l’apposito servizio online.
Per il settore agricoltura, la domanda deve essere presentata dagli interessati compilando l’apposito modulo di domanda Riduzione L 147-2013 primo biennio Agricoltura pubblicato sul sito istituzionale.
Ai fini dell’applicazione della riduzione per l’anno 2025 le attività iniziate da non oltre un biennio sono quelle con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2023.
Se nel corso del suddetto biennio l’istanza di riduzione è stata presentata e accolta, la riduzione per l’anno 2025 nella nuova misura del 14,80% è applicata senza necessità di presentare una nuova istanza.

CCNL Moda Art. (Conflavoro-Confsal): siglato il rinnovo del contratto

Previsti aumenti retributivi per i dipendenti del settore

Il giorno 20 dicembre 2024 Conflavoro Pmi, Fesica e Confsal hanno sottoscritto il rinnovo del contratto collettivo nazionale relativo al settore Moda Artigianato – Pelletteria, Calzaturiero, Tessile, Abbigliamento e Affini, Chimica e Ceramica, scaduto in data 31 dicembre 2023. 
Per i dipendenti del settore l’accordo ha previsto aumenti economici alle seguenti decorrenze:
– 1° gennaio 2025;
– 1° ottobre 2025;
– 1° ottobre 2026.

Settore tessile abbigliamento

Livelli Minimi dal 01/01/2025 Minimi dal 01/10/2025 Minimi dal 01/10/2026
Primo livello/ Q*  1.976,00  2.041,00  2.114,00
Secondo livello  1.850,00  1.912,00  1.980,00
Terzo livello  1.697,00  1.752,00  1.815,00
Quarto livello  1.568,00  1.619,00  1.677,00
Quinto livello  1.503,00  1.552,00  1.607,00
Sesto livello  1.439,00  1.487,00  1.540,00
Settimo livello  1.361,00  1.406,00  1.456,00

* Da aggiungere indennità di funzione pari a 20,70 euro.

Settore tessile calzaturiero

Livelli Minimi dal 01/01/2025 Minimi dal 01/10/2025 Minimi dal 01/10/2026
Primo livello/ Q*  1.975,00  2.040,00  2.113,00
Secondo livello  1.863,00  1.924,00  1.993,00
Terzo livello  1.704,00  1.760,00  1.823,00
Quarto livello  1.576,00  1.627,00  1.686,00
Quinto livello  1.512,00  1.561,00  1.617,00
Sesto livello  1.448,00 1.496,00  1.550,00
Settimo livello  1.366,00  1.411,00  1.461,00

* Da aggiungere indennità di funzione pari a 20,70 euro.

 

Settore lavorazioni a mano e su misura

Livelli Minimi dal 01/01/2025 Minimi dal 01/10/2025 Minimi dal 01/10/2026
Primo livello/ Q*  1.973,00  2.038,00  2.109,00
Secondo livello  1.842,00  1.902,00  1.969,00
Terzo livello  1.688,00  1.743,00  1.805,00
Quarto livello  1.559,00  1.610,00  1.667,00
Quinto livello  1.495,00  1.544,00  1.598,00
Sesto livello  1.431,00  1.478,00  1.530,00
Settimo livello  1.353,00  1.397,00  1.446,00

* Da aggiungere indennità di funzione pari a € 20,70€

Settore occhialeria

Livelli Minimi dal 01/01/2025 Minimi dal 01/10/2025 Minimi dal 01/10/2026
Secondo livello  1.917,00  1.979,00  2.051,00
Terzo livello  1.736,00  1.792,00  1.857,00
Quarto livello  1.623,00  1.675,00  1.736,00
Quinto livello  1.525,00  1.574,00  1.631,00
Sesto livello  1.470,00  1.517,00  1.572,00
Settimo livello  1.410,00  1.455,00  1.508,00

* Da aggiungere indennità di funzione pari a 20,70 euro. 

 

Settore Chimica, Gomma-Plastica, Vetro, Concia

 

Livelli Minimi dal 01/01/2025 Minimi dal 01/10/2025 Minimi dal 01/10/2026
Primo livello/ Q*  2.129,00  2.194,00  2.284,00
Secondo livello  1.989,00  2.050,00  2.133,00
Terzo livello  1.790,00  1.844,00  1.919,00
Quarto livello  1.697,00  1.749,00  1.820,00
Quinto livello S**  1.650,00  1.700,00  1.770,00
Quinto livello  1.602,00  1.651,00  1.718,00
Sesto livello  1.531,00  1.578,00  1.642,00
Settimo livello  1.431,00  1.474,00  1.534,00

* Da aggiungere indennità di funzione pari a 20,70 euro. 

** Livello inquadrabile solo per il Settore Concia.

Settore Ceramica, Terracotta, Gres

 

Livelli Minimi dal 01/01/2025 Minimi dal 01/10/2025 Minimi dal 01/10/2026
Primo livello/ Q*  1.894,00  1.955,00  2.026,00
Secondo livello  1.729,00  1.785,00  1.849,00
Terzo livello  1.638,00  1.690,00  1.751,00
Quarto livello  1.572,00  1.623,00  1.682,00
Quinto livello  1.516,00  1.565,00  1.622,00
Sesto livello  1.467,00  1.514,00  1.569,00
Settimo livello  1.384,00  1.428,00  1.480,00

* Da aggiungere indennità di funzione pari a 20,70 euro. 

CCNL Giornalisti Testate Periodiche Locali: nuovi minimi a gennaio 2025

 L’aumento retributivo a regime è di 100,00 euro lordi al mese:  prima tranche pari a 50,00 euro lordi  a gennaio 2025 e seconda tranche a gennaio 2026

L’11 dicembre è stato sottoscritto da Anso e Usc – Federazione Italiana Settimanali, Fnsi – Federazione Nazionale della Stampa Italiana il CCNL Giornalistico per la regolamentazione delle prestazioni lavorative dei giornalisti professionisti e pubblicisti e del praticanti in regime di lavoro subordinato.
Il CCNL decorre dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027. A livello economico è previsto un aumento retributivo, in cifra fissa, pari a 100,00 euro lordi al mese:
– 50,00 euro lordi a gennaio 2025;
– 50,00 euro lordi a gennaio 2026.
Di seguito i nuovi minimi.

Qualifica Minimo 1° gennaio 2025 Minimo 1° gennaio 2026
Collaboratore fisso 1.430,00 1.480,00
Praticante 1.450.00 1.500,00
Redattore (con meno di 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico) 1.570,00 1.620,00
Redattore (con oltre 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico) 1.710,00 1.760,00
Coordinatore 1.850,00 1.900,00

Per quanto riguarda gli scatti biennali di anzianità salgono da 7 ad 8.
A livello normativo vengono aumentati i permessi retribuiti:
– da due a quattro giorni per la partecipazione ai corsi della Formazione Professionale Continua prevista dall’Ordine dei giornalisti;
– da dieci a dodici giorni i permessi annuali retribuiti in favore di chi viene eletto negli Organi direttivi di Inpgi, Casagit e Consigli degli Ordini professionali.
Il CCNL conferma l’assicurazione per gli infortuni extraprofessionali e rinnova, con clausole migliorative,  il Piano Sanitario ‘Salute Azienda’.